INCENTIVO PER ASSUNZIONI AL SUD, ARRIVA LA CIRCOLARE INPS
NEWS PUBBLICATA IL: 02/03/2017
Al fine di favorire l'occupazione nelle Regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, sono intervenuti il decreto direttoriale n. 367/16 rettificato dal decreto direttoriale n. 18719/16, l'INPS, con la circolare n. 41/17 illustra la disciplina fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell'incentivo.L'incentivo puo' essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. L'incentivo spetta per l'assunzione di persone disoccupate. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.Per i giovani che, al momento dell'assunzione, abbiano un'eta' compresa tra i 16 e i 24 anni - intesi come 24 anni e 364 giorni -, lo stato di disoccupazione rappresenta l'unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell'accesso al beneficio.I lavoratori con almeno 25 anni di eta', invece, al momento dell'assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Al riguardo, l'INPS specifica che e' privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l'assunzione agevolata, non ha prestato attivita' lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attivita' di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.L'incentivo e' fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto.Nei casi di trasformazione di rapporti a termine, ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.L'incentivo e' subordinato:- alla regolarita' prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:- all'adempimento degli obblighi contributivi;- all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;- al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;- all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.L'incentivo puo' essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” – o, in alternativa, oltre tali limiti nell'ipotesi in cui l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto, come definito all'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.Con riferimento agli aiuti “de minimis”, si precisa che, a partire dall'entrata in vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 234/2012, l'INPS provvedera' al riconoscimento dell'incentivo solo dopo aver consultato il suddetto registro ed accertato che vi sia disponibilita', nel limite del regime “de minimis”, dell'intero importo massimo concedibile dell'agevolazione. L'incentivo non e' cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.Con specifico riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, l'esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro: per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro usufruira' delle aliquote contributive gia' previste per la specifica tipologia di rapporto.Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilita' delle risorse prima di effettuare l'eventuale assunzione o trasformazione, il decreto direttoriale prevede un particolare procedimento per la presentazione dell'istanza.Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “B.SUD”, disponibile all'interno dell'applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilita' del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. - una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando:- il lavoratore nei cui confronti e' intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;- la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le Regioni per le quali e' previsto il finanziamento;- l'importo della retribuzionemensile mediaprevista o effettiva;- l'aliquota contributiva datoriale.L'incentivo sara' autorizzato dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.Le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1 gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico - pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus - saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.Tabelle di sintesi per sgravi assunzioni dal 2017