VISITA FISCALE, ASSENZA SANZIONATA SE SI TORNA AL LAVORO
NEWS PUBBLICATA IL: 04/05/2017
«Si ricorda che in caso di guarigione anticipata,
il lavoratore in malattia e' tenuto a richiedere una rettifica del
certificato medico, al fine di documentare correttamente il periodo di
incapacita' temporanea al lavoro» L'Inps ha
voluto rimarcare ieri, con una nota, l'importanza del contenuto della
circolare n. 79 del 2 maggio scorso, con cui sono stati forniti
chiarimenti sull'obbligo di rettifica della prognosi in caso di
variazioni rispetto al certificato in corso (si veda Il Sole 24 Ore di
ieri). Nel
comunicato l'Istituto ribadisce che la rettifica della data di fine
prognosi e' un adempimento obbligatorio per il lavoratore sia nei
confronti del datore di lavoro, sia nei confronti dell'Inps. L'istituto
previdenziale, infatti, con la presentazione del certificato di
malattia, avvia l'istruttoria per il riconoscimento della prestazione
previdenziale senza necessita' di presentare alcuna specifica domanda. Il
certificato medico, pertanto, per i lavoratori cui e' garantita la
tutela della malattia, assume di fatto il valore di domanda di
prestazione. L'insistenza sul punto e' dovuta
al fatto che «la corretta e tempestiva rettifica del certificato non
costituisce a tutt'oggi una prassi seguita dalla generalita' dei
lavoratori». L'Istituto ricorda cosi' che «l'assenza a visita medica di
controllo domiciliare (VMCD) disposta dall'Istituto comporta specifiche
sanzioni (in termini di mancato indennizzo di periodi di malattia)». Con
la circolare 79/17 si chiarisce, anzi, che l'assenza a VMCD sara'
sanzionata allo stesso modo anche quando sia dovuta a un rientro
anticipato al lavoro in assenza di tempestiva rettifica del certificato
contenente la prognosi.