Due gli aspetti contenuti nel decreto legge n. 50/2017 sui quali l'Agenzia delle Entrate e' intervenuta nel corso del Forum lavoro e fiscale del 17 maggio scorso: il visto di conformita' e le modalita' di compensazione dei crediti fiscali.La prima modifica interessa il limite di compensazione dei crediti fiscali, che senza il visto di conformita' scende da 15 mila a 5 mila euro annui anche per l'imposta sul valore aggiunto. L'Agenzia ha precisato che c'e' una differenza nell'apposizione dei visti. Infatti, se le imposte da compensare sono quelle IVA, la compensazione puo' avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione. Invece, nel caso di altre imposte, non e' necessaria la presentazione anticipata. Il visto puo' essere apposto in sede di dichiarazione mentre il credito e' gia' utilizzabile a partire dall'inizio dell'anno.La seconda modifica interessa i titolari di partita IVA obbligati all'utilizzo dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, a prescindere dall'importo compensato e dal saldo del modello F24. Restano esclusi dall'utilizzo dei servizi telematici il bonus Renzi ed i crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730.