Per le societa' in perdita triennale, che entrano nella famiglia delle non operative, l'aliquota Ires maggiorata al 38% e' applicabile anche alla quota eccedente il reddito minimo.Sempre che non possa essere neutralizzata dalle perdite pregresse.
E' la situazione paradossale per effetto dei commi 36-decies e 36-undicies, dell'art. 2, della legge n. 148/2011, di conversione del dl n. 138/2011 (la cosiddetta Manovra di Ferragosto), aventi a oggetto la disciplina delle societa' non operative, di cui all'art. 30, della legge n. 724/1994 (si veda Italia Oggi dell'1/10/2011 e dell'11/10/2010). Sulla novita' introdotta dalla manovra estiva si conferma, innanzitutto, l'applicazione dell'aliquota Ires maggiorata (27,5% 10,5%) sull'intero reddito, compreso eventualmente quello eccedente l'importo minimo, fatta salva la compensazione della stessa eccedenza con le perdite riportate da esercizi antecedenti in cui non e' stata applicata la disciplina.
In secondo luogo, per le imprese che rilevano perdite consecutive per tre periodi d'imposta o per due periodi d'imposta con un periodo in utile, ma inferiore al reddito minimo determinato come indicato al punto che precede, scatta l'ulteriore fattispecie della qualifica di comodo del soggetto, che opera a prescindere dal superamento o meno del test di operativita' e, di conseguenza, ancorche' siano realizzati ricavi e proventi di ammontare superiore a quelli presunti. Inoltre, per quanto concerne la decorrenza, e' stato disposto che le societa' e gli enti diventano non operativi nel quarto anno successivo al triennio in perdita, addirittura con l'acquisizione gia' dal periodo successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della manovra estiva (2012), come chiarito in sede di interrogazione parlamentare (Q.T. 15 settembre 2011 n. 5-05309).
Italia oggi - 17 ottobre 2011 - F. G. Poggiani - pag. 4