LICENZIATO IL DIPENDENTE CHE SOTTRAE DATI AZIENDALI
NEWS PUBBLICATA IL: 27/10/2017
Legittimo il licenziamento del lavoratore che copia su un dispositivo personale i dati aziendali senza l'autorizzazione del datore di lavoro. Non e' rilevante ai fini del licenziamento se tali dati vengono o meno divulgati a terzi. La violazione dei doveri contrattuali, infatti, si verifica anche quando l'azione potrebbe procurare un danno potenziale al datore di lavoro. A ribadire tale principio e' la Corte di Cassazione nella sentenza 25147/2017 ricostruendo alcuni principi importanti in tema di sicurezza dei dati aziendali nell'attuale contesto tecnologico.In particolare, la vicenda ha riguardato il licenziamento di un dipendente che ha trasferito su una pen drive di sua proprieta' un numero rilevantissimo di dati appartenenti all'azienda. Il dipendente, contestando la legittimita' del licenziamento, ha sostenuto di essersi limitato a copiare i dati senza diffonderli in alcun modo ed evidenziando che i file in questione non erano protetti da password o da specifici vincoli di riservatezza. Rigettando le argomentazioni del dipendente, la Suprema Corte ha ravvisato nella condotta del dipendente la violazione dell'articolo 52 del Ccnl del settore aziende chimiche. Il Ccnl riconduce a tale fattispecie - sanzionate con il licenziamento - alcune condotte quali il furto, il danneggiamento volontario del materiale di impresa e il trafugamento di schede, disegni, utensili e materiali affini.