Da
gennaio per i datori privati viene introdotto in maniera permanente uno
sgravio contributivo del 50% per i primi tre anni di contratto a tutele
crescenti, con un tetto annuo di 3mila euro. Nel solo 2018 l'incentivo
riguardera' l'assunzione a tempo indeterminato di ragazzi under35 che non
hanno mai avuto prima rapporti d'impiego stabili, mentre da gennaio
2019 lo sgravio sara' limitato ai giovani under 30. La
legge di Bilancio, che da ieri ha iniziato il percorso al Senato,
conferma la strategia del governo per rilanciare l'occupazione stabile
giovanile che rappresenta una delle principali fasce deboli del mercato
del lavoro. Per beneficiare dell'esonero
contributivo l'impresa non deve aver effettuato licenziamenti nella
medesima unita' produttiva sei mesi prima dell'assunzione del giovane, e
non deve licenziare il neo assunto nei sei mesi successivi (o un
lavoratore impiegato con la medesima qualifica nella stessa unita'
produttiva). L'incentivo al 50% entro i
3mila euro annui di importo si applica per un periodo massimo di 12 mesi
in caso di prosecuzione del contaratto d'apprendistato a tempo
indeterminato, e con una durata di 36 mesi in caso di conversione di un
contratto a termine (fermo restando il possesso del requisito anagrafico
al momento della stabilizzazione). L'esonero
contributivo sara' totale, vale a dire sara' pari al 100%, in tre casi:
nelle otto regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), attraverso la proroga di un anno
dell'attuale bonus Sud che si applica anche ai disoccupati over 35 anni,
purche' privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
In questo caso al 50% di sgravio della legge di Bilancio 2018 si
aggiunge la proroga del bonus Sud della scorsa legge di Bilancio, ragion
per cui lo sgravio totale varra' solo per un anno. Veniamo agli altri
due casi: il bonus intero di durata triennale (con tetto annuo a 3mila
euro) scatta per l'imprenditore al momento della sottoscrizione di un
contratto a tutele crescenti a ragazzi che hanno svolto alternanza
scuola lavoro per almeno il 30% del totale delle ore previste, o periodi
di apprendistato di primo o di terzo livello.