L'Ispettorato interviene nuovamente con la nota n.7369/18sulla tracciabilita' dei pagamenti ritenendo conforme alla ratio della disposizione anche l'ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso losportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni. Secondo l'INL il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del “vaglia postale”, inoltre, puo' ritenersi valido, purche' siano rispettate le condizioni e le modalita' di cui all'art. 49, c.7 e 8, del D.Lgs. n. 231/07 – ai sensi dei quali “gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragionesociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'” e “il rilascio di assegni circolari, vaglia postali ecambiari, di importo inferiore a 1.000 euro puo' essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di nontrasferibilita'” – e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell'operazione (indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/ beneficiario, data ed importo dell'operazione ed il mese di riferimento della retribuzione). Per quanto riguarda l'indennita' di trasferta (come gia' anticipato da Fondazione Studi), in considerazione della natura “mista” della stessa (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), l'INL ritiene comunque necessario ricomprendere le relative somme nell'ambito degli obblighi di tracciabilita', diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) che hanno natura solo restitutoria. Le verifiche ispettive sono, innanzitutto, volte ad escludere la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore, attraverso l'acquisizione di prove anche documentali attestanti l'utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla norma. Nell'ipotesi in cui risulti dubbia l'effettiva corresponsione della retribuzione attraverso tali strumenti, gli organi di vigilanza possono procedere ad un controllo ulteriore che si differenzia nelle modalita' in base alsistema di pagamento adottato. La nota indica diverse ipotesi.