OGGETTO: RIAPRE A TUTTO TONDO LA “ROTTAMAZIONE TER”
NEWS PUBBLICATA IL: 28/11/2018
Il Decreto legge n. 119/2018 entrato
in vigore il 24/10/2018 ha dato avvio alla terza, assai attesa, campagna della “rottamazione
dei carichi pendenti”. L'istanza (Modello DA – 2018), che scade il 30/04/2019,
per i motivi esplicitati oltre, e' bene sia presentata il prima possibile.
Quali ruoli sono rottamabili
Posso essere rottamati, escludendo
cosi' le sanzioni e gli interessi di mora, i ruoli affidati all'agente della
riscossione nel periodo che va dal 1/1/2000 al 31/12/2017. Per le multe
stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni
previste dalla legge.
È bene sottolineare che la consegna
del ruolo all'agente della riscossione non coincide con la data della notifica
della cartella di pagamento al contribuente, che e' sempre successiva: pertanto
e' possibile rottamare cartelle notificate al contribuente nei primi mesi del
2018 se il ruolo e' stato affidato all'Agente prima del 1 gennaio 2018 (la data
di consegna ruoli e' indicata nella cartella).
Dunque, se avete ricevuto (in qualsiasi
epoca) cartelle di pagamento contenenti ruoli riferiti a detto arco temporale
(2000/2017) potete presentare domanda di definizione agevolata.
Rapporti con rateizzazioni in corso
Se a fronte di cartella di pagamento
avete chiesto e ottenuto un piano di rateizzazione, potete ora, con riferimento
al debito residuo, richiedere la rottamazione. La rottamazione vi obblighera' al
pagamento del residuo importo 10 rate semestrali (5 anni). La prima rata si paghera' a luglio 2019.
Rapporti con le precedenti rottamazioni
Anche le cartelle di pagamento
rottamate sulla base delle disposizioni precedenti possono essere nuovamente
“rottamate”.
Dunque:
se
avete presentato in passato una domanda di rottamazione il cui pagamento e'
regolarmente in corso, potete interrompere il pagamento delle rate residue e
ripresentare domanda di rottamazione. Otterrete cosi' la possibilita' di pagare
l'importo residuo in 10 rate in 5 anni. se
avete presentato in passato una domanda di rottamazione e siete decaduti per
non aver pagato le rate alle scadenze prefissate, potete ripresentare domanda
di rottamazione. Otterrete cosi' la possibilita' di pagare il dovuto in 10 rate
in 5 anni.
Obblighi inderogabili per i soggetti che hanno presentato domanda di
rottamazione bis
Se avete presentato una o piu' domande
di “rottamazione bis” e non avete pagato una o tutte le rate che scadevano a
luglio, settembre e ottobre 2018, avete la possibilita' di “salvare” la
rottamazione se pagate tutte le predette rate arretrate entro il 7/12/2018. Per
la parte residua del debito potete avvalervi della conveniente “rottamazione
ter”.
Per il pagamento dovete utilizzare i
bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla
“Comunicazione delle somme dovute” che vi ha inviato a suo tempo l'Agenzia
delle entrate-Riscossione. Copia della “Comunicazione” e' disponibile sul
portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it nell'area riservata. Inoltre,
senza necessita' di pin e password personali, e' possibile chiederne copia
compilando l'apposito form online.
Se anche una sola delle rate di cui
trattasi non verra' pagata entro il 7/12/2018 non potrete accedere alla
rottamazione ter.
Come si chiede la Rottamazione ter
Occorre compilare, entro il 30/4/2018
l'apposito modulo DA – 2018
scaricabile dal sito Agenzia entrate Riscossione, indicando gli estremi delle
cartelle che intendete rottamare, anche quelle per le quali avete in corso una
rateizzazione (se intendete rottamarle) e quelle per le quali avete gia'
presentato precedentemente domanda di rottamazione (che e' in corso o per le
quali siete decaduti).
Si ribadisce che le rate della
rottamazione bis che scadevano a luglio, settembre e ottobre 2018, devono
comunque essere pagate entro il 7/12/2018, diversamente la rottamazione bis
salta e non e' possibile accedere alla rottamazione ter.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione,
vi inviera' entro il 30/6/2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento
dell'importo da pagare ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni), con
scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.
Perche' prima si presenta la domanda meglio e'
La norma prevede che a seguito della
presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle
entrate-Riscossione, non dara' seguito alle procedure esecutive gia' avviate,
salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo
(evidentemente in questo caso si parla di immobili pignorati e messi in
vendita).
Inoltre, non possono essere avviate
nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi
e le ipoteche gia' iscritti alla data di presentazione della domanda.
Dunque, nel caso in cui il
contribuente abbia incorso una trattenuta sullo stipendio per pignoramento,
l'agenzia entrate Riscossione comunichera' al datore di lavoro di non eseguire
alcuna trattenuta.
Per questo motivo e' bene presentare
il prima possibile l'istanza di definizione.
Annullamento delle cartelle fino a
1.000 euro
La norma prevede una automatica
ricognizione della Agenzia entrate Riscossione che verra' effettuata con
riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto (24/10/2018): i
carichi di importo residuo non superiori a € 1.000,00, saranno stralciati,
sempre che gli stessi siano stati affidati all'agente della riscossione nel
periodo 1/1/2000-31/12/2010.
L'importo residuo a questi fini e'
dato da: residuo capitale + interessi per ritardata iscrizione a ruolo + sanzioni,
alla data del 24/10/2018. Lo sgravio
avverra' d'ufficio senza che il contribuente debba eseguire alcuna richiesta.
È evidente che detti carichi saranno
comunque stralciati anche se compresi in cartelle che si intende rottamare: di
questo l'Ufficio ne terra' automaticamente conto.