SENZA IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI LA CLAUSOLA DI LAVORO A TERMINE E' N
NEWS PUBBLICATA IL: 30/08/2019
La Cassazione ha ribadito la nullita' della clausola di lavoro a
termine nel caso in cui l'azienda non provi di aver assolto all'onere di
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ricordiamo
che la redazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr) e' un
obbligo indelegabile del datore di lavoro e costituisce la fase
terminale della procedura di valutazione. Rispetto al contenuto minimo
previsto dall'articolo 4 del Dlgs 626/1996, l'articolo 28, comma 2, del
Dlgs 81/2008 ha ampliato significativamente gli elementi che lo stesso
deve obbligatoriamente contenere, con l'esaltazione in particolare dalla
sua funzione gestionale, ossia di strumento capace di guidare
efficacemente i soggetti della prevenzione – datore di lavoro,
dirigenti, Rspp, eccetera – nell'attuare in concreto le misure di
prevenzione e protezione e il programma di miglioramento. I
giudici della suprema corte, con ordinanza 23 agosto 2019, numero 21683,
nel decidere un ricorso in tema di ammissione di mezzi istruttori, si
sono trovati a ribadire l'imperativita' della norma (articolo 3 del Dlgs
368/2001) che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro
subordinato a termine per imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, «la
cui ratio e' diretta alla piu' intensa protezione dei lavoratori rispetto
ai quali la flessibilita' d'impiego riduce la familiarita' con l'ambiente e
gli strumenti di lavoro». La sentenza ricorda che, ove il
datore non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima
della stipulazione del contratto a tempo determinato, la clausola di
apposizione del termine e' da considerarsi nulla con la conseguenza che
il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato in base agli
articoli 1339 e 1419 del codice civile (tra le tante, Cassazione
13959/2018).