PROLUNGATA DI ALTRI 72 MESI LA RATEIZZAZIONE CON L'ERARIO
NEWS PUBBLICATA IL: 04/01/2012
Possibilita'
di prolungare di altri 72 mesi la dilazione di pagamento delle somme
iscritte a ruolo nel caso in cui sia comprovato un peggioramento della
situazione economica del debitore. In tal caso, quest'ultimo puo'
chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata
costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.È
questa una delle significative modifiche previste dal maxiemendamento al
D.L. n. 201/2011, mediante l’inserimento del comma 13-bis, all’articolo
10 dello stesso. Mediante la modifica introdotta all’articolo
19, del D.P.R. n. 602/1973 con l’inserimento del comma 1-bis, viene
prorogata di ulteriori 72 mesi la ripartizione del pagamento delle somme
iscritte a ruolo gia' prevista dal comma 1 di tale articolo.Inoltre,
nel caso in cui le dilazioni di pagamento previste da tale articolo 19,
concesse fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011
(ossia il 6 dicembre 2011) siano state interessate dal mancato pagamento
della prima rata o, successivamente, di due rate, e a tale data, non
siano state ancora prorogate, le stesse possono essere prolungate per un
ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, ma a condizione che il
debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di
difficolta' posta alla base della concessione della prima dilazione di
pagamento.Il legislatore tenta, quindi, di dare un po’ di respiro
ai contribuenti che, data l’attuale situazione di crisi
economico-finanziaria, versano in uno stato di difficolta'. Mentre
il disposto del comma 1, dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 opera a
regime, e ha la funzione di prolungare ulteriormente la dilazione di
pagamento delle somme iscritte a ruolo, laddove sia dimostrato un
ulteriore peggioramento della situazione del debitore, quello previsto
mediante l’introduzione del comma 1-bis, invece, permette una dilazione massima di 6 anni, ma solo a condizione che la prima dilazione di pagamento non sia gia' decaduta.Il maxiemendamento in commento interviene, mediante
l’inserimento di modifiche all’articolo 10, del D.L. n. 201/2011 anche
nella formulazione delle disposizioni che regolano il sistema di
remunerazione degli agenti della riscossione.Il comma 13-quater
di tale articolo 10 prevedendo la sostituzione del comma 1,
dell’articolo 17, del D.Lgs. n. 112/1999 dispone, infatti, che al fine
di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione,
per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto all’evasione e
il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli
obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al
rimborso di costi fissi risultanti dal bilancio certificato da
calcolarsi annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a
ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non
regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze (da emanarsi entro il 31 dicembre 2013),
che tenga conto dei carichi annui affidati, dell’andamento delle
riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficienza e
riduzione dei costi del gruppo Equitalia S.p.A. , con la conseguente
riduzione dell’onere a carico del contribuente.Tale rimborso e' a carico del debitore:i)
per una quota pari al 51%, in caso di pagamento entro il 60° giorno
dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del
rimborso e' a carico dell’ente creditore;ii) integralmente, in caso contrario.Viene,
altresi', disposta la revisione della disciplina del rimborso spese
all’agente della riscossione, stabilendo che allo stesso spetta il
rimborso degli specifici oneri sostenuti connessi allo svolgimento delle
singole procedure, il quale e' a carico:i) dell’Ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita';ii) del debitore, in tutti gli altri casi.Con decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno determinate:i) le tipologie di spese oggetto del rimborso;ii)
la misura del rimborso, da determinarsi anche proporzionalmente
rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero delle
procedure attivate a carico del debitore;iii) le modalita' di erogazione del rimborso.Inoltre,
viene concessa al contribuente la possibilita' di vendere a terzi il
bene pignorato o l’immobile ipotecato, mediante l’intervento liberatorio
dell’agente della riscossione, il quale incasso interamente il
corrispettivo della vendita. Nel caso in cui la somma riscossa sia
superiore al debito erariale, l’eccedenza e' restituita al contribuente
entro i 10 giorni successivi.Mediante l’inserimento di modifiche
all’articolo 7, comma 2, lett. gg-bis) del D.L. n. 70/2011 viene
prorogato di un anno l’affidamento alle societa' di Equitalia della
riscossione dei tributi locali e allo stesso tempo sono abrogate le
disposizioni che prevedevano l’irragionevole penalizzazione dei privati
iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, del D.Lgs. n. 446/1997,
ripristinando cosi' il potere dei comuni e dei concessionari privati di
utilizzare l’ingiunzione fiscale, con le procedure agevolate di cui al
titolo II, del D.P.R. n. 602/1973.Sempre in materia di
rateizzazione delle somme dovute, il legislatore prevede l’abrogazione
del disposto legislativo di cui all’articolo 3-bis, comma 1, periodi
successivi al primo, del D.Lgs. n. 462/1997, secondo il quale erano
richieste apposite garanzie a chi paga a rate, nel caso in cui l’importo
complessivo delle rate successive alla prima e' di importo superiore ad €
50.000.Tale modifica trova applicazione anche con riferimento
alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore alla legge di
entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 201/2011.Infine,
e' stato stabilito che in caso di tardivo pagamento di una rata diversa
dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva si ha
l’iscrizione a ruolo della sanzione del 30% commisurata all’importo
della rata versata in ritardo, e degli interessi dell’1,5% annuo.Tale
iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale
dell’istituto del ravvedimento operoso, entro il termine di versamento
della rata successiva.