PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE : STOP ALL'USO DEL CONTANTE SOPRA I MILLE EURO
NEWS PUBBLICATA IL: 16/01/2012
Il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito o di altri titoli al portatore per importi pari o superiori a euro 1.000,00 dovra' essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e poste italiane s.p.a , dovra' in poche parole essere TRACCIABILE. Lo stabilisce il Decreto legge n°201/2011 , a partire dal 06 dicembre 2011. Per consentire un progressivo adeguamento alla riduzione del precedente limite da 2.500,00 a 1.000,00 euro l'art.12 del citato decreto legge ha stabilito che il superamento della nuova soglia non costituisce infrazione nel periodo compreso tra il 06/12/11 ed il 31/01/2012. Successivamente , quindi a partire dal 01/02/2012 , in caso di violazione di tale disposizione, la banca o gli intermediari finanziari ,compresi tutti i professionisti che per le loro specifiche attivita' siano a conoscenza dell'operazione vietata, dovranno darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate nonche' al Ministero dell’economia e delle finanze ; quest’ultimo potra' applicare una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% (e comunque non inferiore a 3.000,00 euro) al 40% dell’importo trasferito. Per i trasferimenti di importo superiore a 50.000,00 euro la sanzione minima e' aumentata di n. 5 volte.In pratica l'uso o consuetudine , almeno nelle micro aziende, di pagare le retribuzioni dei dipendenti con denaro contante, diventa di fatto illegale quando l'importo e' pari o superiore ai mille euro. Si pone il problema se il pagamento frazionato delle retribuzioni , ad esempio mediante acconti, sia lecito oppure no : in effetti la norma ( art.1,comma2, lettera m ) del DLgs 231/2007 parla di DIVIETO quando le operazioni frazionate sono riconducibili ad un'operazione unitaria sotto il profilo economico .Il problema , in passato, e' gia' stato esaminato dall'Ufficio Italiano Cambi (Uic) che ha confermato la regolarita' del pagamento rateale : secondo lo stesso infatti la pluralita' di pagamenti a scadenze prefissate e' il frutto di un'ordinaria dilazione di pagamenti e la rateizzazione scaturisce da un preventivo accordo delle parti.In linea di principio le operazioni eseguite oltre il limite temporale di sette giorni non sono riferibili alla medesima operazione, ma l'esclusione non e' assoluta e si puo' sempre dimostrare che l'operazione e' unitaria ; bisognera' quindi valutare caso per caso se il pagamento frazionato e' eseguito per eludere la normativa o no. Il datore di lavoro potrebbe superare questo rischio con un accordo preventivo con il lavoratore , sulle modalita' di pagamento della retribuzione.