L'INPS interviene con l'attesa circolare n.17/15 in materia di esonero contributivo 2015.In particolare precisa che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge, fruiscono dell'esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. Lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
In sintesi:
-trattasi di un intervento generalizzato e pertanto non inquadrabile tra quelle disciplinate dall'art.107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (aiuti concessi dallo Stato)-l'esonero non si applica alla pubblica amministrazione-l'esonero di applica a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori (es. studi professionali)-esclusione per settore apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente (presa di posizione INPS)-rientrano nelle tipologie incentivate (tempo indeterminato) anche il lavoro ripartito o job sharing, i dirigenti, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con coop e i somministrati- l'esonero e' subordinato al rispetto della legge 92/12: diritto di precedenza, sospensioni di lavoro (CIGS E CIGD), relazione con datore precedente, Unilav in ritardo (perdita esonero periodo di ritardo)-presupposto fondamentale dell'esonero e' la creazione di nuova occupazione e promuovere la massima espansione del tempo indeterminato-l'esonero e' da attribuire a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo di legge o di cc. Rientrano, quindi, le assunzioni di lavoratori con i quali nel corso dei 12 mesi precedenti, hanno avuto uno o piu' rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attivita' lavorativa superiore a 6 mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Stesso dicasi per i datori acquirenti o affittuari di aziende o di ramo aziendale-vige l'obbligo del DURC e del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti-l'esonero e' cumulabile con i seguenti incentivi: lavoratori disabili, per assunzione di giovani genitori, beneficiari Aspi, programma Garanzia giovani, giovani lavoratori agricoli-particolari calcoli vanno effettuati per la cumulabilita' dell'esonero con gli sgravi giovani entro 29 anni e per lavoratori iscritti in liste di mobilita'-e' previsto l'adeguamento della misura dell'esonero (8.060 euro) per i lavoratori part-ime e lavoro ripartito-e' previsto il riproporzionamento della somma mensile per rapporti instaurati i risolti nel corso del mese-la circolare prende in esame anche la soppressione dei benefici contributi previsti dalla legge 407/90. La soppressione vale solo per le assunzioni effettuate dall'1.1.2015.