MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E DELLA RISOLUZIONE CONS
NEWS PUBBLICATA IL: 11/03/2016
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Agli Spett.li Clienti
Oggetto: modalita' di comunicazione delle dimissioni
volontarie e della risoluzione consensuale
Con la finalita' di evitare il fenomeno delle c.d.
“dimissioni in bianco” e rendere inefficaci le dimissioni e le risoluzioni
consensuali presentate con modalita' diverse da quelle previste dalle nuove
disposizioni, il legislatore ha previsto, all'art. 26 D. Lgs. n. 151/2015,
l'introduzione di una specifica e rigorosa procedura.
A partire, pertanto, dalle dimissioni comunicate dal 12 marzo 2016, tutti
i lavoratori subordinati, con l'eccezione di alcune ipotesi, dovranno
utilizzare la nuova procedura telematica disciplinata dal decreto del Ministero
del lavoro per manifestare la propria volonta' di recedere dal rapporto di
lavoro.
Va da se', quindi, che tutte le dimissioni
pervenute sino all'11 marzo 2016 continueranno a seguire la gia' conosciuta
procedura di convalida.
La nuova procedura non si applica:
a)
ai rapporti di
lavoro domestico;
b)
ai recessi
intervenuti nelle sedi c.d. “protette” (commissioni di certificazione,
Direzione Territoriale del Lavoro, organismi sindacali e sedi individuate dalla
contrattazione collettiva);
c)
al recesso durante
il periodo di prova;
d)
nei casi di
dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto presentate dalla lavoratrice
nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre
anni di vita del bambino, che dovranno essere convalidate esclusivamente presso
la Direzione del lavoro competente per territorio;
e)
ai rapporti di
lavoro marittimo in quanto regolati dal Codice della Navigazione;
f)
ai rapporti di
lavoro con la pubblica amministrazione.
Sotto il profilo operativo il lavoratore o la
lavoratrice che intende rassegnare le proprie dimissioni o risolvere
consensualmente il rapporto di lavoro dovra' compilare, con modalita'
esclusivamente telematiche, un modulo messo a disposizione in apposita sezione
(disponibile solo dal 12 marzo) “sistema informatico SMV” del sito www.lavoro.gov.it, secondo due distinte modalita':
1.
procedura diretta: in questa ipotesi il lavoratore deve essere in
possesso del PIN INPS dispositivo e, dopo essersi registrato al sito www.cliclavoro.gov.it per la creazione di una propria utenza, potra'
accedere al sito www.lavoro.gov.it per la compilazione e il successivo inoltro del modulo
attestante la propria volonta' di dimettersi. Qualora non fosse provvisto di PIN
INPS dispositivo, il lavoratore dovra', prima di procedere alle dimissioni e
qualora non intenda avvalersi di un intermediario, inoltrare specifica
richiesta per ottenerlo all'Istituto, accedendo al sito www.inps.it (https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp).
2.
procedura assistita: in alternativa alla prima ipotesi il
lavoratore potra' richiedere assistenza ad un intermediario abilitato. I
soggetti abilitati sono:
a)
patronati;
b)
organizzazioni
sindacali;
c)
enti bilaterali;
d)
commissioni di
certificazione.
In questa ipotesi
l'accesso alla procedura “sistema informatico SMV” viene effettuata dai
predetti soggetti che avranno cura di accertare l'identita' del lavoratore.
Nella compilazione del modulo il lavoratore dovra'
porre particolare attenzione al campo “data di decorrenza
dimissioni/risoluzioni consensuali” tenendo conto dei termini di preavviso
disciplinati dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di
lavoro.
E' opportuno ricordare che il lavoratore potra'
revocare la decisione di dimettersi entro i 7 giorni dalla data di
trasmissione utilizzando le predette modalita'.
Completata la compilazione, il modulo verra'
inoltrato automaticamente, tramite il sistema informatico SMV, all'indirizzo di
posta elettronica certificata del datore di lavoro ed alla Direzione
territoriale competente. Una volta pervenuto il modulo compilato, le dimissioni
potranno essere considerate valide e, entro i consueti cinque giorni
successivi dalla data di cessazione, occorrera' procedere alla comunicazione
da inoltrare ai competenti servizi per l'Impiego.
Rimane, quindi, necessario procedere a comunicare
tempestivamente allo scrivente Studio la ricezione del predetto modulo onde
consentire i successivi adempimenti previsti dalla vigente normativa.
Nel caso in cui il lavoratore dovesse utilizzare
una modalita' non conforme a quanto riportato in precedenza, suggeriamo di
sollecitare i lavoratori a perfezionare il recesso pena l'inefficacia dello
stesso ed il rischio di dover procedere al licenziamento disciplinare con
conseguenti oneri economici.
In ultimo, e' opportuno ricordare che la norma
prevede un gravoso apparato sanzionatorio nel caso in cui si rilevi
un'alterazione, da parte del datore di lavoro, del modulo attraverso il quale
viene manifestata la volonta' del lavoratore.
In particolare, e' prevista, salvo che il fatto
non costituisca piu' grave reato, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da
euro 5.000 a euro 30.000.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni
eventuale richiesta di chiarimento.
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