SUI VOUCHER PARTENZA IN SALITA SCELTA FRA L'ITER PER L'INTERMITTENTE E QUELLO PR
NEWS PUBBLICATA IL: 13/10/2016
Parte in salita la nuova procedura di
comunicazione introdotta dal Dlgs 185/16 per prevenire gli utilizzi
abusivi e fraudolenti del lavoro accessorio.
Secondo la nuova normativa, gli imprenditori (esclusi quelli agricoli,
per i quali valgono regole in parte diverse) e i professionisti che
utilizzano il lavoro accessorio dovranno inviare, almeno 60 minuti prima
dell'inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggio di posta
elettronica alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del
Lavoro. Dal giorno in cui la norma e' entrata in vigore (8 ottobre
scorso), si e' aperto un problema pratico di grande rilevanza: non
esistono indicazioni sulle modalita' concrete che dovranno essere
utilizzate per adempiere al nuovo obbligo. La legge, infatti, stabilisce
cosa va inserito nella comunicazione (dati anagrafici o codice fiscale
del lavoratore, luogo, giorno e ora di inizio e di fine della
prestazione), definisce lo strumento con il quale puo' essere fatta
(email o sms), individua il destinatario dell'atto, ma non precisa un
elemento essenziale: quali sono i recapiti da utilizzare per spedire la
mail o il messaggio sms.
Fino a quando il ministero del Lavoro non chiarira' questo punto, le
imprese e gli operatori dovranno muoversi in una situazione di grande
incertezza; per gestire questa fase si possono ipotizzare tre diverse
soluzioni.
La prima - piu' prudenziale per i committenti - sarebbe di inviare la
comunicazione utilizzando gli stessi recapiti gia' esistenti per il
lavoro intermittente. Tale strada e' suggerita dalla relazione di
accompagnamento al Dlgs 185/16, la quale precisa che per la procedura di
comunicazione si dovranno seguire le stesse modalita' applicative del
lavoro intermittente (quindi, sms al numero 3399942256 o email
all'indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it). Questa soluzione darebbe
una ragionevole certezza circa l'inapplicabilita' di qualsiasi sanzione,
in quanto sarebbe rispettato pienamente il nuovo obbligo legale.
In alternativa, i committenti potrebbero continuare ad utilizzare la
procedura vigente prima della riforma, che prevedeva una comunicazione
telematica tramite un'apposita sezione sul sito Inps. Questa soluzione
probabilmente non sarebbe del tutto rispondente alle nuove norme, che
non includono la modalita' telematica tra le forme di adempimento
dell'obbligo (tale modalita' potra' essere introdotta solo con un futuro
Dm), anche se attesterebbe la buona fede del committente.
Il Sole 24 Ore – G. Falasca – art. pag. 49