APPRENDISTATO CON LAVORATORI IN MOBILITA' O BENEFICIARI DI TRATTAMENTO DI DISOCCU
NEWS PUBBLICATA IL: 24/02/2017
E' prevista la possibilita' di assumere con apprendistato professionalizzante i beneficiari di indennita' di mobilita' (non e' sufficiente l'iscrizione alle liste di mobilita') e i percettori di trattamenti di disoccupazione (Dlgs n.81/15). Questa tipologia contrattuale deroga all'eta' di 29 anni (stabilita per gli altri apprendisti), consentendo l'assunzione di soggetti di qualsiasi eta'.Le istruzioni Inps sulla materia risalgono al 2013 (messaggio n. 11761/13), quindi a prima dell'entrata in vigore del Jobs act che ha regolamentato ed introdotto l'ampliamento dell'apprendistato ai percettori dei trattamenti di disoccupazione e limitato l'applicabilita' del medesimo contratto ai percettori dell'indennita' di mobilita' (prima era sufficiente l'iscrizione alle liste). Il termine dell'impianto normativo sulla mobilita' con il 31 dicembre 2016, inoltre, lascia con regole poco chiare il regime contributivo applicabile dal 2017 a tali soggetti.Qualsiasi eta'SCHEDA 16 – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE BENEFICIARI INDENNITA' DI MOBILITA' O TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONEDatori interessatiDestinatariTipologia di contrattoIncentivoFonte normativaTutti i datori di lavoroComprese le societa' cooperativeLavoratoribeneficiari di indennita' di mobilita' o di un trattamento di disoccupazione(no lavoratori beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione)Apprendistato professionalizzante finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale(1) incentivi normativi(2) incentivi contributivi(3) incentivi economiciArt. 47, c. 4, D. Lgs. 81/2015Circ. Inps n.128/12Msg Inps n.11761/13Interpello Min. Lav. n.19/16OPERATIVO1 Incentivi normativiComputo: gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti (ad esempio, ai fini del computo dell'aliquota dei disabili, prevista dallalegge n. 68/1999)2 Incentivi contributiviPer i lavoratori beneficiari dell'indennita' di mobilita', la contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari al 10% per 18 mesi (a carico del lavoratore 5,84%). Al termine del periodo agevolato, l'aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato, la contribuzione datoriale e', invece, dovuta in misura piena.Non sono ancora state emanate da parte del Ministero del Lavoro e dell'Inps le disposizioni applicative per quanto riguarda il trattamento contributivo in caso di assunzione con contratto di apprendistato dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione.3 Incentivi economiciPossibilita' di inquadrare l'apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante.Contributo mensile pari al 50% dell'indennita' di mobilita' che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (per 12,24, 36 mesi).De minimis: L'agevolazione non e' soggetta alla regola del “de minimis”. Guida sgravi 2017 edita da Fondazione StudiRiordino dei contratti di lavoroe revisione normativa sulle mansioniDlgs n.81/1525 giugno 2015I CONTRIBUTI VIDEO NELLA PAGINA SPECIALE 12 FORUM LAVORO (VIDEO)8 schede sui contratti di lavoroCircolare n. 13/15Circolare n. 14/15Circolare n. 16/15Circolare n. 18/15Parere n. 3/2015Approfondimento del 15/12/2015Circolare n.4/16E book competenze dei Cdl