LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA, ALTERNATIVA AI VOUCHER
NEWS PUBBLICATA IL: 07/04/2017
Con il decreto legge n.25/17, pubblicato in GU il 17 marzo 2017, con entrata in vigore immediata, sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2017 solo i voucher acquistati entro il 17 marzo 2017.Fondazione Studi e' intervenuta il 24 marzo 2017 con un approfondimento che esamina le possibili alternative al vuoto normativoprendendo in esame il contratto di somministrazione, le collaborazioni coordinate e continuative ed il lavoro intermittente, comparando i costi - su base mensile e su base oraria - di queste forme contrattuali con quelli derivanti dal contratto di lavoro accessorio per rilevare le differenze ed i vantaggi per il datore di lavoro ed il lavoratore.Una soluzione all'abrogazione dei voucher, quindi, potrebbe essere rappresentata dal lavoro a chiamata che pero' prevede limiti sia in fase di assunzione (eta' e qualifiche), sia per la durata del contratto (400 giorni).Vediamo i dettagli.Il lavoro intermittente o a chiamata e' un contratto che si puo' attivare qualora si presenti la necessita' di utilizzare un lavoratore per prestazioni con unafrequenza non predeterminabile, permettendo al datore di lavoro di servirsi dell'attivita' del lavoratore, chiamandolo all'occorrenza. È richiesta la forma scritta del contratto (anche se solo ai fini della prova della sussistenza del contratto e non per la sua validita') indicando i contenuti previsti per legge, tra cui la durata a tempo determinato o indeterminato. La disciplina normativa e' contenuta nel Decreto Legislativo di riordino delle tipologie contrattuali (D.lgs. 81/15).Il contratto di lavoro intermittente puo' essere stipulato:per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento allo svolgimenti di prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno;nel caso di soggetti dieta' inferiore a 24 anni, oppure, di eta'superiore a 55anni. Le prestazioni a chiamata si devono comunque concludere entro il compimento del 25esimo anno.Qualora la prima ipotesi non sia attuata dalla contrattazione collettiva, le ipotesi di ricorso a questo tipo di contratto sono individuate da un apposito decreto ministeriale. Come confermato dall'Interpello n.10/16, e' ancorapossibile riferirsi alleattivita' a carattere discontinuo della tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923,in relazione alla possibilita' di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti.Il contratto di lavoro intermittente, come confermato anche dalla nuova disciplina raccolta nel Decreto Legislativo n.81/2015, e'ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoroper un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell'arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.Nel caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.LaCircolare MLPS n.35/13aveva gia' fornito le indicazioni operative riguardo al calcolo delle giornate. A livello retributivo e' poi prevista un'indennita' di disponibilita'nel caso in cui il lavoratore si impegni contrattualmente a rispondere alla chiamata. L'importo dell'indennita' e' determinato dai contratti collettivi ma non e' inferiore all'importo minimo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.Come chiarito dal Ministero coninterpello n.15/15, il lavoratore iscritto nella lista di mobilita' e assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, mantiene comunque l'iscrizione nella lista.Il datore di lavoro deve effettuare, oltre alla CO, unacomunicazione amministrativa prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa svolta dal del medesimo lavoratore, o prima dell'inizio di piu' prestazioni di durata non superiore a 30 giorni svolte all'interno di una preventiva pianificazione.Le modalita' operative sono state definite dalDecreto Interministeriale del 27 marzo 2013e dallaCircolare MLPS n.27/13. Consulta leistruzioni operativedi Cliclavoro per la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente.