LA FORMAZIONE MANCATA DEGLI APPRENDISTI: IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO
NEWS PUBBLICATA IL: 22/12/2011
L'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011 (Testo Unico
dell'Apprendistato) introduce due distinte ipotesi sanzionatorie per gli
inadempimenti formativi nei confronti degli apprendisti, in base alla
possibilita' di recuperare o meno la
formazione mancata.
1) La formazione non recuperabile :
Con riferimento alla formazione che non puo' essere
recuperata, perche' il periodo formativo dell’apprendistato e' gia' concluso
oppure sta per concludersi, la norma prevede un triplice connotato della
condotta elusiva del Datore di Lavoro: deve essere accertato un effettivo
«inadempimento nella erogazione della formazione» prevista per l’apprendista;
il datore di lavoro deve risultare “esclusivamente responsabile” della
inadempienza; la mancata formazione deve risultare tale «da impedire la
realizzazione delle finalita'» stabilite per l’apprendistato.
La Circolare n. 29 dell’11 novembre 2011
del Ministero del Lavoro, peraltro, individua soltanto i due requisiti
dell’inadempimento: l’esclusiva responsabilita' del datore di lavoro e il
mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.
Non tutte le omissioni in tema di formazione,
dunque, sono assoggettabili alla sanzione, ma soltanto quelle “qualificate” che
siano cioe' integrate dai requisiti sinteticamente enucleati.
In
particolare la Circolare n. 29/2011 sottolinea che la sanzione non puo'
“prescindere dalla individuazione delle responsabilita' e della gravita' delle
stesse, proprio in quanto la nuova disciplina del Testo unico continua ad
inserirsi in una cornice costituzionale che necessariamente prevede il
coinvolgimento della amministrazione pubblica nell’assolvimento degli obblighi
formativi”. Sara' cura, dunque, degli organi di vigilanza procedere ad
evidenziare gli elementi idonei ad attestare l’assoluta responsabilita'
individuale e soggettiva del datore di lavoro.
L’applicazione della sanzione, infatti, e' strettamente
connessa al rilievo e alla dimostrazione, da parte del personale ispettivo,
con adeguati elementi di prova, della inadempienza imputabile in via
esclusiva al datore di lavoro, in merito alle specifiche formulazioni normative,
sia con riferimento all’apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale (in tal caso per la Circolare n. 29/2011 la responsabilita' del
datore di lavoro si potra' configurare se non consente al lavoratore di seguire
i percorsi formativi esterni all’azienda previsti dalla regolamentazione
regionale e/o non effettua la formazione interna prevista dalla stessa
regolamentazione regionale), che riguardo all’apprendistato professionalizzante
( la responsabilita' del datore di lavoro , sempre secondo la citata circolare, si
puo' configurare se non consente al lavoratore di seguire i percorsi formativi
finalizzati alla acquisizione di competenze di base e trasversali o non
effettua la formazione interna sotto la responsabilita' aziendale) e, da ultimo,
anche relativamente all’apprendistato di alta formazione e di ricerca (anche in
tal caso la responsabilita' del datore di lavoro si puo' configurare se non
consente all’apprendista di frequentare i percorsi formativi esterni o se non
effettua la formazione interna sotto la responsabilita' aziendale).
Sussistendo i
presupposti esaminati, il personale di vigilanza di Inps e Ministero del Lavoro
potra' applicare la sanzione previdenziale intimando al datore di lavoro il
pagamento della somma effettivamente dovuta a titolo di contribuzione, calcolata con riguardo al livello di
inquadramento contrattuale superiore che il presunto apprendista avrebbe
raggiunto al termine del periodo di apprendistato, con una maggiorazione del
100% sul totale, ma, per espressa previsione di legge, senza l’applicazione
di qualsiasi ulteriore sanzione di tipo previdenziale o di altro tipo comunque
connessa alla omessa contribuzione.
2) La formazione recuperabile :
Nei confronti dei datori di lavoro che si trovano, al
momento dell’accertamento ispettivo, in condizione tale da poter recuperare
l’obbligo formativo nei riguardi dell’apprendista, in tutto o in parte violato,
il Testo Unico riconosce al personale ispettivo ministeriale la facolta' di
attivarsi con i poteri suoi propri di disposizione, a norma dell’art. 14 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Il D.Lgs. n. 167/2011 non richiede
un inadempimento datoriale particolarmente qualificato giacche' in questo caso
l’inosservanza ai doveri di erogazione della formazione non deve essere caratterizzata
da una riferibilita' esclusiva alla responsabilita' del datore di lavoro, ne' il
mancato rispetto degli obblighi formativi deve essere tale da impedire la
realizzazione delle finalita' formative ed occupazionali previste per i tre
nuovi apprendistati.
La norma richiede che sussista un qualsiasi «inadempimento
nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale»,
senza caratterizzarne, ne' qualificarne l’evidenza qualitativa, ne' quantitativa;
peraltro la Circolare ministeriale n. 29/2011 precisa che la disposizione puo' essere adottata solo quando rilevano gravi
inosservanze nella erogazione della formazione, mentre non puo' comunque
essere adottata se l’inadempimento e' dovuto esclusivamente alla mancata
attivazione dei canali di formazione pubblica.
L’unico
presupposto che l’art. 7, comma 1, ultimo periodo, del Testo Unico, richiede
consiste nello status obiettivo del datore di lavoro che, deve trovarsi nelle condizioni di poter
concretamente recuperare l’obbligo formativo contrattualmente previsto nei
riguardi dell’apprendista nella sua integralita' e completezza. Cio' significa
che nel caso in cui il periodo di svolgimento dell’apprendistato volga al
termine e non vi sia, quindi, un tempo congruo e ragionevole per il recupero
della formazione, il personale ispettivo non puo' adottare il provvedimento di
disposizione.
Il Testo
Unico dell’apprendistato, in buona sostanza, assegna al personale ispettivo il
potere di ordinare al datore di lavoro inadempiente sui profili formativi di
sanare la propria posizione, evitando quindi la reazione sanzionatoria
previdenziale e la trasformazione del rapporto di lavoro, consentendo pero'
l’esercizio di tale potere esclusivamente quando l’apprendistato e' ancora in
corso e rimane un periodo contrattuale da svolgere dopo l’ispezione
sufficientemente ampio da permettere il recupero di tutta la formazione
mancante.
Su un piano piu' direttamente sanzionatorio, invece, va
segnalato che la mancata ottemperanza alla disposizione impartita comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 515 ad euro
2.580, prevista dall’art. 11, comma 1, del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, come
modificato dall’art. 11 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, alla luce delle
successive modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1177, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.