MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME DEI MINIMI E DEGLI EX MINIMI.
NEWS PUBBLICATA IL: 28/12/2011
Con due distinti Provvedimenti datati 22
dicembre 2011, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al
nuovo regime dei minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011,
nonche' al regime contabile agevolato di cui al successivo comma 3 (c.d. regime
degli “ex” minimi) che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2012.
Di seguito si riportano alcuni dei
principali chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria: i contribuenti che utilizzeranno il nuovo
regime dei minimi non dovranno essere assoggettati a ritenuta d’acconto.
A tal fine, tuttavia, tali soggetti saranno
tenuti a consegnare al sostituto d’imposta un documento che comprovi il regime
adottato; il regime dei minimi puo' essere utilizzato, in linea generale, per la
durata di 5 anni (anno di inizio attivita' ed i 4 successivi).
Tuttavia, i soggetti con meno di 35 anni
possono utilizzare il regime anche per un periodo superiore ai 5 anni, fino al
compimento dei 35 anni d’eta'; anche coloro che hanno optato per il regime IVA
ordinario o per quello delle nuove iniziative, possono accedere al regime dei
nuovi minimi nel rispetto dei requisiti richiesti; ai fini IVA, i contribuenti
minimi sono esonerati dalle comunicazioni delle operazioni rilevanti (c.d.
“spesometro”) nonche' dei dati relativi alle operazioni con soggetti “Black
List”. Restano tuttavia obbligati a richiedere l’inserimento nell’archivio
VIES, se vogliono effettuare acquisti intracomunitari.